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Sez. L, Sentenza n. 3224 del 18/03/1993 (Rv. 481461 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere | Soppressione degli enti mutualistici - Debiti di questi ultimi maturati successivamente fino al trasferimento dei rapporti alle U.S.L. - Controversie aventi ad oggetto il relativo pagamento - Legittimazione passiva - Spettanza all'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro - Deroga per la Regione Campania - Controversie dei medici in ordine alle spettanze economiche - Legittimazione della Regione - Provvedimenti amministrativi affidanti a questa ultima anche l'attività gestionale riservata alle U.S.L. - Legittimità.
Stato
decisa il 1993-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481461-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Disciplina transitoria - In genere

Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei debiti degli enti mutualistici soppressi, inerenti all'attività di assistenza sanitaria e maturati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della riforma sanitaria e quella del trasferimento dei relativi rapporti giuridici alle U.S.L., la legittimazione passiva spetta all'ufficio liquidazione del Ministero del Tesoro in quanto tali debiti rientrano nella unitaria e globale attività di liquidazione dello stesso patrimonio affidata dalla legge, senza distinzione di sorta, prima ai commissari liquidatori e poi all'anzidetto ufficio liquidazione presso il Ministero del Tesoro. Tale principio trova tuttavia una deroga per la Regione Campania, passivamente legittimata rispetto alle pretese economiche dei medici, convenzionati per l'erogazione del servizio sanitario, attinenti a crediti maturati nel periodo dal 30 giugno 1981 al 31 maggio 1982, durante il quale detta Regione ha esercitato le funzioni conferite dalla legge alle non ancora costituite unità sanitarie locali, in virtù delle ordinanze emesse in data 30 giugno 1981 n. 343, dal commissario straordinario del governo per la Regione Campania, e 10 febbraio 1982 n. 12, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, in forza dei poteri speciali attribuiti dall'art. 1 del D.L. 25 novembre 1980 n. 776 (convertito nella legge 22 dicembre 1980 n. 874) e dall'art. 4 del D.L. 27 febbraio 1982 N. 57 (convertito nella legge 29 aprile 1982 N. 187). Detti provvedimenti amministrativi, che in deroga alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale hanno affidato alla Regione anche l'attività gestionale riservata alle U.S.L. (senza peraltro operare una delega di funzioni) devono ritenersi legittimi, in quanto non contrastanti con i principi generali dell'ordinamento che costituiscono l'unico limite all'esercizio del potere di ordinanza in deroga alla legislazione vigente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 65, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Decreto Legge 27/02/1982 num. 57 art. 4 CORTE COST., Legge 29/04/1982 num. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)