Sez. 2, Sentenza n. 2139 del 05/11/1969 Ud. (dep. 28/02/1970) Rv. 114112 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - RESTITUZIONE O VOLONTA DI RESTITUIRE - IRRILEVANZA -OBBLIGO DI COSTITUZIONE IN MORA DEL PUBBLICO UFFICIALE - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - NOZIONE - RESTITUZIONE O VOLONTA DI RESTITUIRE - IRRILEVANZA -OBBLIGO DI COSTITUZIONE IN MORA DEL PUBBLICO UFFICIALE - ESCLUSIONE.*
Anche nell'ipotesi di peculato per distrazione (vuoto di cassa) non ha alcun valore discriminante la volonta del pubblico ufficiale di restituire ne l'eventuale effettiva restituzione, cosi come e irrilevante che non si sia ancora verificata la scadenza del rendiconto perche l'Obbligo del pubblico ufficiale di rispondere in ogni momento della somma affidatagli esclude la necessita di Costituzione in mora. Sussiste la distrazione quando viene data al denaro o alla cosa mobile una destinazione diversa da quella fissata dalla pubblica amministrazione cui appartiene, operandosi in tal caso una deviazione dallo scopo che la stessa pubblica amministrazione intende raggiungere. (Conf 112334, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)