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Sez. 2, Sentenza n. 13404 del 23/05/2008 (Rv. 603452 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore - Consapevolezza da parte del terzo - Deduzione da elementi indiziari - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603452-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza, da parte del terzo, dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore può essere desunta anche da elementi indiziari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata tale circostanza in base ai seguenti elementi: acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto, esercente l'attività di notaio; il pagamento di un prezzo inferiore a quello di mercato; la richiesta di anticipazione, da parte dell'alienante, della somma necessaria al pagamento dell'INVIM).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)