Sez. 1 - , Ordinanza n. 28646 del 15/12/2020 (Rv. 660047 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA | Diritti della personalità - Atti discriminatori in ambienti di lavoro - Art. 5 del d.lgs. n. 216 del 2003 - Parità di trattamento - Associazione esponenziale degli interessi lesi - Legittimazione attiva - Requisiti - Valutazione in fatto riservata al giudice di merito.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA
In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 216 del 2003, come modificato dall'articolo 8-septies del d.l. n. 59 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 101 del 2008, costituisce esplicazione della facoltà riconosciuta agli stati membri dall'art. 8 della dir. 2000/78/CE di concedere una tutela più incisiva di diritto nazionale rispetto agli atti discriminatori in ambito lavorativo, attribuendo ad un'associazione, che sia rappresentativa del diritto o dell'interesse leso - secondo un accertamento in fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità -, la legittimazione ad avviare un giudizio per fare rispettare gli obblighi della direttiva ed eventualmente ottenere il risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 8, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 5 com. 2, Decreto Legge 08/04/2008 num. 59 art. 8 septies com. 1 lett. D, Legge 06/06/2008 num. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)