Sez. 1, Sentenza n. 1197 del 20/04/1968 (Rv. 332690 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA REVOCAZIONE - DATIO IN SOLUTUM DI AUTOVEICOLO A SALDO DEL CREDITO DEL SUO RESIDUO PREZZO - EFFETTI ESTINTIVI SUL CREDITO E SUL PRIVILEGIO SULL'AUTOVEICOLO - REVOCA DELLA DATIO IN SOLUTUM - RINASCITA DEL CREDITO DEL PREZZO - NATURA EVENTUALMENTE CHIROGRAFARIA DI TALE CREDITO - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA REVOCAZIONE - DATIO IN SOLUTUM DI AUTOVEICOLO A SALDO DEL CREDITO DEL SUO RESIDUO PREZZO - EFFETTI ESTINTIVI SUL CREDITO E SUL PRIVILEGIO SULL'AUTOVEICOLO - REVOCA DELLA DATIO IN SOLUTUM - RINASCITA DEL CREDITO DEL PREZZO - NATURA EVENTUALMENTE CHIROGRAFARIA DI TALE CREDITO - CONDIZIONI.*
La datio in solutum di un automezzo a saldo del pagamento del residuo prezzo dovuto, estingue detta obbligazione e con essa il privilegio sull'autoveicolo. La revoca, ai sensi dell'art.67, comma primo, n.2, della legge fallimentare, dell'atto di ritrasferimento dell'autoveicolo, fa risorgere il credito, ai sensi dell'art.71 della detta legge. Ma, qualora la esecuzione siasi ottenuta per equivalente (somma di danaro al posto dell'autoveicolo nel frattempo trasferito a terzi), la pecunia non si surroga all'automezzo nella garanzia ed il credito assume nei confronti del fallimento del solvens natura chirografaria.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)