Sez. 3, Sentenza n. 3974 del 13/03/2012 (Rv. 621599 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Onere di contestazione ex art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie relativa alla deduzione in ricorso del tempo di inizio del rapporto agli effetti dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982.
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel rito del lavoro, a norma dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., il convenuto, nella memoria di costituzione in primo grado, "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda"; pertanto, qualora nel ricorso introduttivo di una controversia agraria sia dedotto che il rapporto ebbe inizio in un certo periodo, agli effetti dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982, è onere del convenuto assumere posizione sull'inizio del rapporto, indicando una data differente e offrendo le prove del caso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)