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Sez. 3, Sentenza n. 11931 del 16/05/2013 (Rv. 626727 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell'art. 7, comma primo, lett. f), d.lgs. n. 285 del 1992 - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato - Esclusione - Condizioni e limiti - Conseguenze - Responsabilità del gestore per il furto del veicolo in aree adibite a parcheggio senza custodia - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626727-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell'art. 7, primo comma, lett. f), del codice della strada, non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore dell'area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l'avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 7 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)