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Sez. 5 - , Sentenza n. 20819 del 30/09/2020 (Rv. 658996 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise sull’energia elettrica – Società consortile produttrice di energia elettrica da fonte rinnovabile – Esenzione ex art. 52, comma 3, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1995 nella formulazione “ratione temporis” applicabile – Limitazione all’energia prodotta e consumata in proprio – Sussistenza – Esclusione di quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.
Stato
decisa il 2020-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658996-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In tema di accise sull'energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile "ratione temporis", successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 540 art. 52 com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)