Sez. 1, Sentenza n. 1844 del 11/06/1968 (Rv. 333787 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - LIBERTA DI ACCERTAMENTO- REDDITO DA AZIONI - PRESUNZIONE DI VERITA DEI BILANCI DI SOCIETA PER AZIONI - NEGAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - LIBERTA DI ACCERTAMENTO- REDDITO DA AZIONI - PRESUNZIONE DI VERITA DEI BILANCI DI SOCIETA PER AZIONI - NEGAZIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In materia di imposta di famiglia e consentita una liberta particolare di accertamento, perche, a norma dell'art. 117 del testo unico sulla finanza locale, l'accertamento del reddito imponibile puo essere desunto in qualsiasi modo e da qualsiasi fonte. Pertanto, ove si tratti di valutare, ai fini della predetta imposta di famiglia, il reddito derivante da azioni di cui il contribuente sia titolare, la presunzione di verita che assiste i bilanci delle societa per azioni puo essere distrutta da una ragionevole presunzione di frode fiscale, sempre che tale presunzione sia basata su elementi probatori certi e non su meri indizi astratti ed incontrollabili. La valutazione dell'attendibilita o meno di un bilancio e accertamento di merito, e allorche il giudice vi abbia provveduto impostando il suo ragionamento su retti principi di diritto e senza incorrere in vizi logici, il risultato non e censurabile in Cassazione. (V. 171-65).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)