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Sez. 3, Sentenza n. 23052 del 23/04/2013 Ud. (dep. 29/05/2013) Rv. 256170 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo di uniformarsi alla sentenza della Cassazione - Giudice di fase o grado distinta da quella del rinvio - Estensione dell'obbligo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256170-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'obbligo di uniformarsi, nella valutazione del materiale probatorio, alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata della Corte di Cassazione sussiste, ai sensi dell'art. 627 comma terzo cod. proc. pen., solo per il giudice del rinvio e non anche per i giudici che, sia pure nel medesimo processo, siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi dello stesso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione di legge nell'ipotesi di sentenza di condanna emessa senza attendere il deposito della motivazione con la quale la Corte aveva annullato, rinviando al Tribunale del Riesame, il provvedimento di conferma di custodia cautelare in carcere, rilevando la carenza di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)