Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 10/05/1982 Cc. (dep. 11/10/1983) Rv. 160571 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - MANCANZA O DIFETTO - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - MANCANZA O DIFETTO - ESTREMI.*
Non sussiste il difetto di motivazione del mandato di cattura emesso alla stregua dell'art. 264 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 10 legge n. 532 del 1982 qualora non sia stata omessa o non sia assolutamente generica l'indicazione degli elementi di accusa. Si deve, pertanto, ritenere sufficientemente motivato il provvedimento di cattura che faccia richiamo al tipo di elemento di prova acquisito dal giudice, anche senza specificazione della fonte, la quale può essere taciuta persino in Sede di interrogatorio, se può derivarne pregiudizio alla istruzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)