Sez. 2, Sentenza n. 1076 del 24/04/1963 (Rv. 261533 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER SCAVI - IN GENERE - CAVE - NORME APPLICABILI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE PER SCAVI - IN GENERE - CAVE - NORME APPLICABILI.*
Nell'ipotesi di cave o di distanze delle medesime dai fondi vicini si applicano anzitutto le Disposizioni dell'art 891 cod civ, richiamabili non solo in tema di fossi e canali, ma anche in tema di escavazione, di carattere non provvisorio, di qualsiasi specie e qualunque sia il materiale estratto si applicano poi le Disposizioni di carattere speciali, dettate per ragioni tecniche e di sicurezza sociale. Tale l'art 6 della legge 30 marzo 1893 n 184, che disciplina le distanze delle cave da edifici, strade e fondi in genere. Questa disposizione e ancora in vigore, non essendo stata abrogata ne dalla legge 29 luglio 1927 n 1443, la quale contiene la disciplina delle ricerche e coltivazione delle miniere, e non accenna affatto alla questione delle distanze, ne dall'art 104 del dp 9 aprile 1959 n 128 (emanato su delega legislativa)' quest'ultimo regola le distanze delle escavazioni in alcuni casi particolari, come le distanze da strade, edifici pubblici etc e si applica in questi casi particolari, laddove nelle ipotesi generali cui esso art 104 non si riferisce, rimane sempre in vigore lo art 6 della legge del 1893.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)