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Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Testo in vigore al

Art. 8 Durata della concessione

1. La durata della concessione e' decennale e decorre dalla data prevista dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, per l'inizio del servizio della riscossione.

2. Qualora nel corso del decennio venga conferita al medesimo concessionario altra concessione, la durata di quest'ultima non si protrae oltre il termine di scadenza della concessione di cui e' gia' titolare il subentrante.19

Art. 9 Modalita' di affidamento del servizio e requisiti di idoneita'

1. Decorso il periodo di prima applicazione previsto dall'articolo 115, per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione, il servizio centrale cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione. Il servizio centrale predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'articolo 61, e la cauzione di cui all'articolo 46.1

2. Nel caso di recesso, o di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono curati dal servizio centrale entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

3. Le domande di concessione vanno presentate al servizio centrale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione prevista nei commi 1 e 2.

4. Possono presentare domanda per il conferimento delle concessioni le aziende e gli istituti di credito, le loro sezioni speciali e le societa' di cui all'articolo 31 che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni sempre che i loro amministratori o, limitatamente alle societa' diverse dagli istituti di credito, i loro soci siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31.

5. Al fine dell'aggiudicazione della concessione al concorrente piu' idoneo all'espletamento del servizio, deve tenersi conto in ogni caso, nella valutazione delle domande pervenute, dei seguenti elementi:

  1. a) capacita' finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale:

  2. b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicita' ed efficienza del servizio di riscossione richiesto dall'estensione della concessione:

  3. c) disponibilita' di adeguato sistema informatico idoneo a soddisfare anche le esigenze dell'amministrazione finanziaria connesse, tra l'altro, all'esigenza di acquisizione da parte dei centri informativi dei dati relativi ai versamenti diretti di cui all'articolo 66;

  4. d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi al servizio;

  5. e) impegno, professionalita' ed efficienza, di particolare rilevanza, dimostrati nella gestione di altre concessioni, con preferenza per quelle che possono costituire integrazioni dell'unita' organizzativa di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Negli ambiti territoriali modificati rispetto a quelli precedentemente determinati, l'affidamento del servizio di riscossione avverra' in favore del richiedente ritenuto piu' idoneo allo svolgimento del servizio, sulla base dei criteri indicati al comma 5, con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3.

7. L'affidamento del servizio di riscossione viene concesso, per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze. Lo stesso fissa altresi' il termine entro il quale, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con il servizio centrale di riscossione sulla base del disciplinare di cui al comma 1 e prestare la cauzione di cui all'articolo 46.19

Art. 10 Registro delle aziende concessionarie

1. Presso il servizio centrale e' tenuto un registro di concessionari per ambiti territoriali.19

Art. 11 Iscrizione nel registro

1. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del decreto di conferimento della concessione i concessionari, a pena di decadenza, devono richiedere al servizio centrale l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 10.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati la documentazione da produrre ai fini dell'iscrizione nel registro, nonche' i termini e le modalita' per la comunicazione, da parte dei concessionari, di ogni variazione attinente alla gestione.19

Art. 12 Notizie inerenti all'attivita' del concessionario

1. Nel registro indicato nell'articolo 10 saranno annotati, con riferimento ad ogni singolo concessionario, tutte le notizie inerenti all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, per i soggetti di cui all'articolo 31, comma 1, diversi dalle aziende e istituti di credito, nel caso di trasferimento di azioni per atto tra vivi, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dal servizio centrale.

2. Nel registro sono, altresi', annotati le ispezioni e le verifiche disposte ai sensi dell'articolo 14, nonche' gli estremi dei provvedimenti di sospensione dell'attivita' e di irrogazione di sanzioni pecuniarie.19

Art. 13 Cancellazione del registro

1. Sono cancellati dal registro i concessionari per i quali non sia intervenuto il rinnovo della concessione, ovvero si sia verificato recesso o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di revoca o di decadenza.19

Art. 14 Vigilanza e controllo

1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza del servizio centrale, il quale esegue o dispone, anche su proposta del competente intendente di finanza, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonche', ove occorra, verifiche di carattere straordinario sull'andamento delle gestioni e dei servizi della riscossione.

2. Nell'esercizio della vigilanza deve, in particolare, essere accertata qualsiasi causa di sopravvenuta isufficienza della cauzione nonche' la regolarita' del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio, verranno impartite le istruzioni per lo svolgimento delle attivita' di ispezione di cui al comma 1.

4. Le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate, d'ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino all'emanazione del decreto di svincolo della cauzione.19

Capo III. Sospensione dell'attivita' di gestione del concessionario e nomina di un commissionario

Art. 15 Sospensione cautelare dell'attivita' di gestione

1. Quando il concessionario abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni o non abbia effettuato in tutto o in parte i versamenti alle prescritte scadenze o sia in corso l'espropriazione forzata della cauzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, il Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, puo' disporre cautelarmente la sospensione dell'attivita' di gestione del concessionario.

2. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, comma 1, nel disciplinare speciale o nella convenzione di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 9, il Ministro delle finanze provvede alla sospensione delle finanze provvede alla sospensione cautelare del concessionario e, contestualmente, lo invita a ripristinare i suddetti requisiti o condizioni entro un termine non superiore a sessanta giorni.

2-bis. Qualora vengano a mancare uno o piu' dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilita', pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2.19

Art. 16 Nomina e funzioni del commissionario

1. Quando, ai sensi dell'articolo 15, viene disposta la sospensione del coencessionario, il Ministro delle finanze nomina un commissionario, da scegliersi tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, che assume la titolarita' dei poteri inerenti alla rappresentanza e alla gestione del servizio di riscossione.

2. Con lo stesso decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al commissario ed e' disposto che venga prestata congrua garanzia anche per mezzo di fideiussione.

3. Le spese della sostituzione ed il compenso spettante al commissario sono a carico del concessionario. In caso di insolvenza del concessionario l'onere e' ripartito proporzionalmente tra lo Stato e gli altri enti interessati.

4. Subito dopo la norma, il commissario e l'intendente di finanza devono apporre le proprie firme in calce all'ultima operazione risultante dalla documentazione tenuta dal concessionario e dai bollettari in carico al medesimo.19

Art. 17 Cessazione del commissario

1. Quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato la nomina del commissario, i Ministro delle finanze, sentito il parere della commissione, di cui all'articolo 3, dispone la cessazione del commissario e riammette nella gestione del servizio il concessionario.19

Capo IV. Estinzione della concessione

Art. 18 Recesso dalla concessione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale dei compensi di cui all'articolo 61, comma 8, il concessionario ha facolta' di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

2. La dichiarazione di recesso e' notificata, nei modi previsti dal codice di preocedura civile, al servizio centrale il quale provvede ad informare il competente intendente di finanza.

3. Si applicano al concessionario recedente le norme contenute nell'articolo 41, commi 1 e 2.19

Art. 19 Revoca della concessione

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca.

2. La revoca non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.19

Art. 20 Decadenza della concessione

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

  1. a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;

  2. b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarita' ed in particolare con effettui alle prescrizioni scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti;

  3. c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare;

  4. d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3;

  5. e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che verranno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito;

  6. f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 54;

  7. g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'articolo 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;

  8. h) negli altri casi previsti dal presente decreto.

2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.

3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'articolo 3 e il competente intendente di finanza.

4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza.19

Art. 21 Notifica dei provvedimenti di revoca e di decadenza dalla concessione

1. I provvedimenti di revoca e di decadenza della concessione sono notificati, a cura del servizio centrale, nei modi previsti dal codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla loro adozione.

2. Avverso i provvedimenti e' ammessa opposizione al Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. Il Ministro decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso.19

Art. 22 Effetti della revoca e della decadenza

1. La notificazione del decreto di revoca o di decadenza prova il concessionario, i collettori, gli ufficiali di riscossione e i messi notificatori di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.

2. L'intendente di finanza diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario revocato o decaduto, dando incarico ai sindaci di garantire che al provvedimento di revoca o di decadenza venga data idonea pubblicita', anche mediante l'affissione di appositi avvisi. Lo stesso intendente provvede inoltre a ritirare i bollettari, i ruoli, i registri e i documenti riguardanti la gestione, raccogliendoli in plichi suggellati; di tali operazioni e' redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario revocato o decaduto o di ufficio se questi non e' presente.

3. Per la riattivazione del servizio della riscossione l'amministrazione provvede alla nomina di un commissario governativo e si applicano le disposizioni del Capo V.

4. I bollettari, i ruoli, i registri e i documenti ritirati al concessionario sono consegnati dal competente intendente di finanza, con apposito processo verbale, al commissario governativo.

5. Il concessionario revocato o decaduto ha facolta' di intervenire alle operazioni di consegna.19

Art. 23 Mantenimento in servizio del personale in caso di cessazione della concessione

1. Il personale, che alla scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre mesi al fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio dal concessionario subentrante senza soluzione di continuita'.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano compiuto sessanta anni di eta' e abbiano maturato il diritto alla pensione, fermo restanto quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.19

Capo V. Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione

Art. 24 Nomina

1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 19 e 20 ed in ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo conferimento della gestione del servizio, il Ministro delle finanze nomina il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, scegliendolo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 31 che ne facciano domanda, con preferenza per i concessionari iscritti nel registro dei concessionari.

2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, il Ministro delle finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui che abbia l'organizzazione piu' idone a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio di riscossione.

3. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.19

Art. 25 Compensi e spese

1. Col decreto ministeriale di nomina del commissionario governativo vengono stabilite, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario, la misura della commissioni, dei compensi e dei rimborsi delle spese a lui spettanti, nonche' le modalita' di partecipazione dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni comunali interessate alle spese per i locali e per gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione, restando a carico del commissario stesso le altre spese di gestione.19

Art. 26 Obblighi del commissario governativo

1. Il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione risponde del non riscosso come riscosso , salva la facolta' per il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo, ed e' tenuto a prestare cauzione. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, si applica anche nell'ipotesi in cui il commissario governativo sia soggetto diverso da azienda ed istituto di credito.

2. Il commissario governativo provvede, altresi', alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.19

Capo VI. Ricostituzione del rapporto di concessione

Art. 27 Cessazione del commissionario governativo e conferimento in concessione della gestione

1. Il commissario governativo cessa dalle funzioni con il conferimento della concessione, ma la nomina puo' essere in qualsiasi momento revocata con decreto del Ministro delle finanze, che provvede alla sostituzione.

2. Il nuovo concessionario provvede alla riscossione dei residui di gestione secondo le norme di cui agli articoli 42 e seguenti.19

Art. 28 Rendiconto del commissario governativo

1. Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione dalle sue funzioni, se questa avvenga prima, il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione rende il conto giudiziale della gestione per la parte erariale, a norma degli articoli 610 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Agli adempimenti previsti dall'articolo 618 del regolamento stesso provvede l'intendente di finanza. Dopo la parifica il conto deve essere reso alla ragioneria provinciale dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

2. Nei termini di cui al comma 1 il commissario governativo rende agli enti interessati il conto della gestione per la parte che li riguarda.

3. I discarico delle quote inesigibili e' regolato a norma dell'articolo 90.19