((Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita', modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi d'impresa))
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento delle amministrazioni dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Visti i regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929, contenenti, rispettivamente, i testi delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli industriali e per marchi d'impresa;
Visti i regi decreti 5 febbraio 1940, n. 244 e 31 ottobre 1941, n. 1354 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, contenenti, rispettivamente, i testi delle disposizioni regolamentari nelle materie anzidette;
Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la grazia e giustizia, per l'interno, per la difesa, per la sanita' e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilita', per disegni e modelli ornamentali, ovvero le domande di registrazione dei marchi, le domande di trascrizione di atti concernenti domande di brevetto o brevetti ovvero domande di registrazioni di marchi o marchi registrati, le istanze e i documenti relativi alle priorita', i ricorsi sono depositati, oltre che presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi , presso uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Con decreto dello stesso Ministro saranno prescritti, per tutti gli uffici o enti suddetti, i giorni e l'orario di apertura al pubblico.
2. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento della domanda o dei documenti, redigono processo verbale di deposito. Entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi in plico postale raccomandato le domande e i documenti con copia dei verbali di deposito.
3. Il processo verbale, firmato da chi presenta la domanda o i documenti e sottoscritto dal funzionario ricevente, deve, fra l'altro, indicare:
1) giorno del deposito;
2) norme e domicilio del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
3) titolo dell'invenzione ed elenco dei documenti allegati, se si tratta di domanda per brevetto d'invenzione; titolo del modello ed elenco dei documenti presentati, se si tratta di modello industriale, estremi del marchio e documenti presentati, se si tratta di marchio.
4. Qualora la domanda di brevetto non appaia ricevibile ai sensi del successivo art. 3, l'ufficio o ente al quale e' presentata redige il processo verbale dopo che la domanda o i documenti siano stati regolarizzati, a meno che il depositante non chieda che il deposito sia ugualmente verbalizzato. In quest'ultimo caso, dei rilievi dell'ufficio ricevente e delle controdeduzioni del depositante va dato atto nel processo verbale, che deve essere inviato immediatamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Gli uffici o enti designati hanno facolta' di formulare rilievi sulle irregolarita' formali che non incidono sulla ricevibilita' della domanda o dei documenti e di invitare il depositante alla regolarizzazione, ferma restando la data di deposito. Anche della regolarizzazione deve essere redatto processo verbale.
Art. 2
1. Le domande, i documenti e gli atti indicati nel precedente art. 1 possono essere anche inviati mediante il servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento diretto all'Ufficio italiano brevetti e marchi in Roma.
2. All'atto del ricevimento, l'ufficio predetto redige processo verbale, la cui data si considera data del deposito.
3. Qualora si tratti di domande di brevetto oppure di domande di registrazione, l'ufficio ne accerta preliminarmente la ricevibilita' ai sensi del successivo art. 3.
4. L'ufficio provvede nello stesso modo quando gli pervengano domande depositate in uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente art. 1 o domande per le quali non sia stato redatto il processo verbale di deposito.
Art. 3
1. La domanda di brevetto non e' ricevibile quando ad essa non siano allegati:
1) per le invenzioni industriali e per i modelli di utilita':
a) un esemplare, almeno, della descrizione e dei disegni richiamati nella descrizione;
b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte;
2) per i disegni e modelli ornamentali:
a) le tavole contenenti la riproduzione grafica o fotografica del modello o disegno da cui siano rilevabili le diverse dimensioni ovvero, qualora si tratti di modelli non fedelmente riproducibili, dei campioni dei prodotti;
b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte.
1-bis. La domanda di registrazione di marchio non e' ricevibile quando ad essa non siano allegati:
a) un esemplare almeno della dichiarazione di protezione;
b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte.
3. L'irricevibilita' e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi con provvedimento impugnabile, entro 30 giorni dalla comunicazione avanti alla commissione di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
4. Le tasse eventualmente pagate sono rimborsate d'ufficio, qualora il provvedimento non sia impugnato o l'impugnazione sia stata rigettata.
Art. 4
1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo nazionale, ovvero in un giorno nel quale tutti gli uffici competenti a ricevere il deposito sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza e' prorogata al primo giorno successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti.
2. Uguale proroga e' concessa quando si tratti di chiusura determinata da festivita' locali o da eventi che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente sia:
a) per il deposito di domande ... con rivendicazione di priorita', quello della residenza del richiedente o, se questi e' residente all'estero, del suo mandatario;
b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda e per i ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda.
3. I termini anzidetti si considerano inoltre rispettati quando la loro mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, dei servizi postali, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui la Repubblica italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che il plico sia stato spedito per raccomandata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, salvo che fosse gia' in atto l'interruzione; ed a condizione altresi', qualora si tratti di plico non indirizzato all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che il deposito o il versamento sia effettuato nei trenta giorni dalla cessazione della causa dell'interruzione.
4. L'interessato dovra' precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i termini prescritti.
Art. 5
1. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi a norma dell'articolo 1 sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.
2. I processi verbali di deposito sono numerati progressivamente, secondo l'ordine di presentazione, e riuniti in volumi rilegati.
3. L'interessato che ne faccia richiesta ha diritto al rilascio di copia del verbale di deposito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi riunisce, in volumi rilegati, separatamente per ciascun ufficio ricevente, e progressivamente secondo il numero di verbalizzazione, copia dei processi verbali di deposito, distinti per le invenzioni industriali, i modelli industriali e i marchi di impresa. Sulle copie stesse l'ufficio annota l'esito della domanda.
5. Le raccolte di cui al comma precedente sostituiscono a tutti gli effetti i registri delle domande di brevetto.
Art. 6
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione della sezione militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali e per modelli industriali ad esso pervenute.
2. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal.
3. Ministro per la difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio centrale brevetti, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande di brevetto.
4. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
5. Entro i 90 giorni successivi alla data di deposito delle domande di brevetto, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa alla invenzione o al modello industriale. L'Ufficio centrale brevetti da' comunicazione della richiesta dell'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.
6. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto, il Ministero competente non avra' inviato all'ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione in conformita' alle norme del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si da' seguito alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.
7. Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione o al modello. In tale caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad una indennita' per la determinazione della quale si applicano le disposizioni degli articoli 63 e 64 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
8. Per i modelli industriali il termine di differimento previsto nel precedente comma quinto e' ridotto a quattro mesi e l'ulteriore differimento previsto nel comma sesto puo' essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.
9. Il termine previsto dall'art. 4 della legge 1 luglio 1959, n. 514, e' aumentato a 90 giorni.
10. Tutti i termini stabiliti nel presente articolo sono perentori.
Art. 7
1. L'art. 32 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"Nel corso della procedura d'esame delle domande di brevetto, qualora sussista il dubbio che l'invenzione possa essere nociva alla salute, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', al quale sara' inviata la descrizione e quanto altro possa occorrere per un parere motivato.
Se il Consiglio superiore di sanita' esprime l'avviso che l'invenzione e' nociva alla salute, l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda diffidando l'interessato ad osservare l'obbligo del segreto sulla nuova invenzione".
Art. 8
1. L'art. 33 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso, sui brevetti concessi dall'ufficio deve essere apposta l'annotazione che l'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti stessi, non potra' essere effettuata se non con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione e il commercio dei prodotti oggetto delle invenzioni".
Art. 9
1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande di brevetto e di quelle di registrazione e delle istanze connesse devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta. Tale termine puo', su richiesta motivata, essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi dalla comunicazione dei rilievi.
2. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda di brevetto quella di registrazione del marchio o la istanza e' respinta con provvedimento da notificare al titolare della domanda stessa con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di detto diritto.
Art. 10
1. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del brevetto o alla registrazione del marchio.
2. I brevetti e gli attestati di registrazione sono redatti in un originale e due copie conformi e sono contrassegnati, a seconda che si tratti di invenzioni industriali, di modelli di utilita', di disegni e modelli ornamentali o di marchi d'impresa, da un numero progressivo secondo la data di concessione del brevetto o di registrazione del marchio. Una delle copie del brevetto o dell'attestato e' rimessa all'interessato; l'altra e' conservata nel fascicolo corrispondente.
3. Gli originali sono riuniti in separate raccolte, distinte per i brevetti di invenzione, per i brevetti per modelli di utilita', per i brevetti per disegni e modelli ornamentali e per i marchi d'impresa.
4. Ciascun giorno l'Ufficio cura la raccolta degli originali con un sistema di rilegatura provvisoria. La formazione definitiva dei volumi delle raccolte deve avvenire quando e' raggiunto al massimo il numero di 500 brevetti o attestati di registrazione.
5. Le raccolte degli originali sostituiscono a tutti gli effetti i registri dei brevetti.
Art. 11
1. La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' essere effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio centrale brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o optoelettronico, ed allo stesso modo puo' essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa, nonche' dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio centrale brevetti puo' procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto.
Art. 12
1. La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' essere effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio centrale brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o optoelettronico, ed allo stesso modo puo' essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa, nonche' dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio centrale brevetti puo' procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto.1