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Sez. 2 - , Ordinanza n. 8235 del 22/03/2019 (Rv. 653293 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Criteri - Maggior somma prevista per le cause di particolare importanza - Applicazione automatica alle controversie di lavoro e previdenziali - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653293-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, l'inclusione delle cause di lavoro e previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la liquidazione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000 euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che tali cause debbano sempre considerarsi particolarmente rilevanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)