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Sez. U, Sentenza n. 1560 del 08/03/1986 (Rv. 444934 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVABILITÀ DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444934-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVABILITÀ DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE - ESCLUSIONE.*

La cessazione della materia del contendere, che determina l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, postula, pure nel procedimento dinanzi al giudice amministrativo, un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto detto ricorso, non anche dalle Sezioni Unite della suprema Corte in Sede di regolamento. (V 176/84, mass n 432427).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)