Sez. 2 - , Ordinanza n. 21083 del 04/07/2022 (Rv. 665376 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità ex art. 17, comma 1, l. n. 47 del 1985 (art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001) - Applicazione anche al caso di vendita di terreno sul quale insistano edifici - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
La nullità comminata dall'art. 17 comma 1, della l. n. 47 del 1985, "ratione temporis" vigente, sostituito dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 – che colpisce gli atti tra vivi sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, ove non risultino gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria – rileva anche in caso di di atti di trasferimento di terreni sui quali siano state realizzate opere qualificabili come edifici (o loro parti), atteso che in tal caso la compravendita del terreno comporta il trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, acquisiti in proprietà per accessione ex art. 934 c.c. dal venditore del terreno, indipendentemente da chi li abbia costruiti, ancorché non menzionati espressamente nell'atto (salvo che il venditore al momento della cessione conservi espressamente la proprietà a sé o ad altri di tali manufatti).
Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)