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Sez. 2, Sentenza n. 13111 del 11/12/1992 (Rv. 479986 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni nulle o inesistenti | Spese legali sostenute in proprio dagli amministratori in una procedura promossa nei loro confronti - Approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto annuale con inclusione di dette spese - Nullità della delibera - Impugnazione da parte dei condomini dissenzienti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479986-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni nulle o inesistenti

È nulla per contrarietà alla legge la deliberazione dell'assemblea di un condominio che abbia approvato il rendiconto annuale includendovi le spese legali sostenute in proprio dagli amministratori in una procedura promossa nei loro confronti, attesa la non inerenza delle spese anzidette alla gestione condominiale. Tale delibera può essere impugnata "in parte qua" dai condomini dissenzienti, ancorché le loro quote di spesa siano state successivamente assunte a loro carico dagli amministratori, scaturendo l'interesse all'impugnazione, nonostante la rinuncia al rimborso, dal carattere vincolante per tutti i condomini della deliberazione, che conserva immutata la propria efficacia esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)