Sez. 3, Sentenza n. 8854 del 10/10/1996 (Rv. 500035 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI | Acquisto - Richiesta di riconsegna - Condizioni - Arrivo delle cose a destinazione - Scadenza del termine - Prescrizione dei diritti - Decorrenza.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI
In tema di trasporto di cose, poiché ai sensi dell'art. 1689 cod. cod. civ. il destinatario diviene titolare dei diritti nascenti dal contratto solo dal momento in cui, verificatesi le condizioni previste dal citato articolo, può chiederne la riconsegna al vettore, la prescrizione di quei diritti non può decorrere da epoca anteriore, ma solo da quando - arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare - egli può farli valere, manifestando la propria adesione al contratto con la richiesta di riconsegna (nel caso di specie in ragione del principio affermato è stata cassata la decisione di merito nella parte in cui i giudici dell'appello avevano invece ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal momento anteriore in cui il destinatario aveva chiesto al vettore di trattenere le merci affidategli dal mittente nei suoi magazzini e di posticiparne la riconsegna).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)