Sez. L, Sentenza n. 38 del 07/01/2009 (Rv. 606299 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Indebiti pensionistici già totalmente recuperati dall'INPS in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
In tema di ripetizione di indebito previdenziale, la nuova disciplina dettata dalla legge n. 448 del 2001 non si applica agli indebiti già totalmente recuperati dall'INPS in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, atteso che l'art 1, commi 260 e segg., l. n. 662 del 1996 si applica nel caso in cui debba "farsi luogo al recupero", già tale espressione letterale bastando a delimitarne l'efficacia, per cui detta norma, sopravvenuta alle norme precedenti, pur circoscrivendo la fattispecie di "soluti retentio" in ordine a pagamenti già avvenuti, ossia rendendo definitive attribuzioni patrimoniali compiute da chi non vi era tenuto (gli enti previdenziali), non legittima gli assicurati a pretendere somme non dovute ed a suo tempo legittimamente recuperate.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)