Sez. 3, Sentenza n. 2455 del 08/08/1962 (Rv. 253658 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PRONUNZIANTE SU DI UNA QUESTIONE PRELIMINARE DI MERITO - APPELLABILITA IMMEDIATA O DIFFERITA - MANCATA IMPUGNAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - EFFETTI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PRONUNZIANTE SU DI UNA QUESTIONE PRELIMINARE DI MERITO - APPELLABILITA IMMEDIATA O DIFFERITA - MANCATA IMPUGNAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - EFFETTI.*
La sentenza non definitiva, con la quale viene decisa una questione preliminare di merito, espressamente prevista dall'art 279, n 2 cod proc civ, e soggetta alle Disposizioni sull'appellabilita, immediata o differita, contenute negli artt 339 e 340 cod proc civ, come si evince dal generico riferimento della prima norma a tutte le sentenze impugnabili con l'appello e dall'esplicito riferimento della seconda alle sentenze non definitive previste dal n 4 del citato art 279, che richiama a sua volta il n 2 della medesima disposizione. Ne segue che, se non impugnata con appello immediato o differito, a norma dei predetti artt 339 e 340, una tale sentenza e come ogni altra suscettibile di passaggio in cosa giudicata, il che importa la preclusione della questione preliminare con essa decisa, che le parti non possono, quindi, riproporre nell'ulteriore corso del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)