Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni
Testo in vigore al
Art. 125
1. L'ufficio di dettatura dei telegrammi e' gestito direttamente dall'esercente del servizio telefonico, il quale versera' gli importi delle tasse telegrafiche direttamente al cassiere provinciale delle Poste e dei telegrafi, alle stesse scadenze stabilite per i versamenti delle tasse telefoniche interurbane.
2. L'importo della tassa di ogni telegramma verra' comunicato dall'ufficio telegrafico all'ufficio telefonico e segnato da ambedue gli uffici su apposito registro.
Art. 126
1. Nei centri in cui viene istituito l'ufficio di dettatura del telegrammi, l'Amministrazione telegrafica dovra' fornire gratuitamente all'esercente il servizio telefonico il locale idoneo, nello stesso edificio in cui ha sede il servizio telegrafico, e disporre per il recapito all'ufficio dettatura dei telegrammi che debbono essere telefonati agli abbonati.
2. Nelle localita' in cui non venga istituito un ufficio dettatura, il ricevitore telegrafico, gestore del servizio telefonico, ha l'obbligo di assumere il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo e partenza.
3. In tal caso la sopratassa per la trasmissione fonica dei telegrammi e' aumentata di cent. 40 per ogni telegramma, qualunque sia il numero delle parole. Tale sopratassa costituisce il compenso a favore del ricevitore.
Art. 127
1. Effettuata dall'ufficio telefonico la trasmissione per telefono, l'ufficio telegrafico inviera', a mezzo posta in franchigia, al domicilio degli abbonati, i telegrammi ricevuti e le copie dei telegrammi trasmessi.
2. A richiesta degli interessati i telegrammi dovranno essere recapitati a mezzo fattorino dopo la dettatura fonica.
3. La fornitura all'esercente il servizio dei moduli per la scritturazione dei telegrammi in partenza e' a carico dell'Amministrazione telegrafica.
Art. 128
1. Nessun deposito di garanzia deve fare all'esercente il servizio chi usufruisce del solo servizio di recapito.
2. Per il servizio di trasmissione vale l'anticipo per le conversazioni interurbane, previsto dall'art. 224 della legge. In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovra' versare a tale titolo al concessionario del servizio telefonico, una somma non inferiore a L. 15, che dovra' essere reintegrata in ogni momento, a richiesta del concessionario, quando sia prossima ad essere esaurita.
3. Saranno sospese le comunicazioni telefoniche agli abbonati che non verseranno nel termine stabilito, oltre all'importo dell'abbonamento urbano e delle conversazioni interurbane, anche le tasse relative alla trasmissione fonica dei telegrammi. Sara' sospesa la trasmissione fonica dei telegrammi nei riguardi degli abbonati che rifiutassero di versare od integrare l'anticipo previsto al comma precedente.
Art. 129
1. Gli uffici di dettatura trasmetteranno e riceveranno nell'ordine di presentazione da parte dell'ufficio telegrafico o della richiesta da parte degli utenti; pero' i telegrammi di categoria superiore avranno la precedenza su quelli delle categorie inferiori.
2. Lo stesso utente non puo' trasmettere e ricevere piu' di tre telegrammi consecutivi quando esistono altri telegrammi di categoria pari o superiore da ricevere o da trasmettere.
Art. 130
1. Le commissioni per telefono, previste all'art. 231 della legge, sono ordinarie od urgenti.
2. Esse saranno effettuate nel piu' breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Art. 131
1. Il mittente della commissione ne comunica il testo per telefono alla centrale interurbana dal domicilio, se abbonato, o da un ufficio di accettazione.
2. Il testo della commissione deve avere carattere prettamente privato ed essere espresso in modo tale da non poter dar luogo a dubbi ed equivoci da parte del personale che dovra' curarne la trasmissione; deve essere redatto in lingua italiana; eccezionalmente e' ammesso il testo in una lingua estera espressamente consentita.
3. Sono esclusi in ogni caso gli argomenti di natura politica o di pubblico interesse, nonche' le notizie di borsa.
Art. 132
1. La commissione telefonica non puo' contenere un numero di parole superiore a venti, compreso l'indirizzo, la firma e l'eventuale numero telefonico che il mittente ritenga opportuno comunicare al destinatario.
Art. 133
1. Per le commissioni da recapitare al domicilio del destinatario o fermo posta, e' dovuta dal mittente la sopratassa prevista all'art. 121 del presente regolamento.
2. La stessa tassa e' dovuta per le commissioni, destinate ad abbonati, delle quali sia richiesta la doppia trasmissione fonica e scritta.
3. In questi casi la commissione dovra' essere trasmessa all'ufficio di arrivo, che provvedera' ad inoltrarla al destinatario.
Art. 134
1. Per il servizio delle commissioni telefoniche e' valido l'anticipo per le conversazioni interurbane previste dall'art. 224 della legge.
In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovra' versare a tale titolo al concessionario una somma non inferiore a L. 50, da reintegrarsi quando sia prossima ad essere esaurita.
2. Sara' sospesa l'accettazione delle commissioni telefoniche provenienti dagli abbonati che rifiutassero di versare od integrare l'anticipo previsto al comma, precedente.
Capo IV. Tariffe
Sezione I. Tariffe per servizio urbano
Art. 135
1. Le tariffe stabilite con decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 232 della legge, sono comprensive di ogni prestazione, onere e spesa, per l'impianto di tipo normale e per la sua regolare manutenzione.
2. I danni arrecati al materiale e agli apparecchi devono essere risarciti dall'utente, tranne che essi non siano dovuti al normale deterioramento.
Art. 136
1. Il ribasso di tariffa sull'abbonamento telefonico urbano, stabilito in favore degli uffici delle Amministrazioni statali, si applica anche agli uffici giudiziari.
Art. 137
1. Gli abbonamenti duplex, da installarsi nelle abitazioni private, sono ammessi dove lo consente la possibilita' tecnica dell'impianto e l'ubicazione dei rispettivi utenti, che in ogni caso dovranno risiedere nello stesso stabile o in un unica isolato.
Art. 138
1. I supplementi di maggior distanza, previsti dalle tariffe sul canone di abbonamento urbano sulle spese per compensa impianto, si applicano agli abbonati residenti oltre il perimetro dell'abitato, misurando la lunghezza effettiva del circuito a partire dal perimetro stesso.
2. Quando si tratti di linee che oltrepassino i 3 km. da tale perimetro e risultino in esercizio per quel periodo di vita che l'esperienza tecnica e le norme dettate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici prevedono per gli impianti stessi, tanto da rendere necessaria la completa sostituzione, l'esercente il servizio telefonico potra' chiedere nuovamente il contributo stabilito per i nuovi impianti. Identica facolta' e' conferita all'esercente per gli impianti comunque compresi oltre il perimetro, nei casi di rifacimento straordinario determinati da cause di forza maggiore.
Sezione II. Tariffe per servizio interurbano
Art. 139
1. La tariffa per le conversazioni interurbane e' determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le localita' collegate.
2. I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro, per le poste e per le telecomunicazioni.7
Art. 140
1. Sono ammesse riduzioni di tariffa per le conversazioni che si svolgono in determinate ore del giorno.
2. Tali riduzioni saranno fissate con decreto Ministeriale e potranno essere sia generali, sia speciali per determinate categorie di abbonati.
Art. 141
1. Nei giorni festivi la tariffa per le conversazioni interurbane e' ridotta alla meta' della tariffa normale.
2. Agli effetti del presente articolo si considerano come giorni festivi tutte le domeniche e le feste civili di calendario, ai sensi del R. decreto 9 aprile 1931-IX, n. 399.
Art. 142
1. L'abbonamento a 4 comunicazioni interurbane previsto all'art. 226 della legge non puo' essere messo a disposizione di terzi, ne' usato a scopo di lucro.
2. In caso di infrazione l'esercente il servizio potra' sospendere l'uso dell'abbonamento, anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.
3. La durata dell'abbonamento non puo' essere inferiore a trenta giorni consecutivi, e sara' prorogabile tacitamente, per uguale periodo di volta in volta, salvo disdetta da una delle due parti mediante preavviso di almeno quindici giorni.
4. L'ammontare dell'abbonamento e' pagato anticipatamente.
5. La comunicazione e' stabilita d'ufficio fra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo: a questo scopo gli uffici devono regolare le altre conversazioni in maniera che la linea sia libera al momento stabilito.
6. Le conversazioni urgentissime interrompono le conversazioni in abbonamento dopo la prima unita'.
Art. 143
1. Le unita' di conversazioni in abbonamento non usufruite a causa d'interruzione del servizio potranno essere concesse se le condizioni del lavoro lo permettano, in ora posteriore a quella stabilita nel contratto, ma non oltre il termine dell'orario notturno.
2. Gli abbanamenti sulle linee internazionali sono inoltre soggetti alle condizioni stipulate nelle relative convenzioni.
3. Le conversazioni in abbonamento dovranno sempre aver luogo fra i due apparecchi indicati nel contratto.
4. Quando una conversazione in abbonamento non possa effettuarsi per guasti di linee o per altre cause inerenti al servizio, l'utente avra' diritto alla restituzione di tanti trentesimi dell'abbonamento quanti sono i giorni in cui la conversazione non ha potuto aver luogo, meno i primi tre.
Art. 144
1. Sono ammesse prenotazioni per conversazioni ad ora fissa.
2. Il Ministero nel decreto previsto dall'art. 234 della legge, potra' stabilire riduzioni speciali, entro i limiti fissati dallo stesso articolo, per le prenotazioni ad ora fissa accordate alla stampa.
3. Le prenotazioni suddette vengono stabilite se le linee trovansi in efficienza o se all'ora prefissata non vi siano richieste giacenti di conversazioni urgenti.
4. Chi ha ottenuto una prenotazione ad ora fissa, sempre che le condizioni della linea lo consentano, ha diritto di preferenza sulle altre richieste di conversazioni urgenti o urgentissime che fossero giacenti, quando dichiari di convertire la prenotazione in richiesta di conversazione urgente o urgentissima.
Art. 145
1. I collegamenti diretti alle centrali interurbane sono soggetti, ove esistano reti urbane, alla tariffa di abbonamento urbano stabilita per la categoria prima con l'aumento del 20%.
2. I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle localita' prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa che verra' stabilita con provvedimento ministeriale.
3. Sono a carico dell'utente le spese di impianto e manutenzione della linea, che rimane di proprieta' dell'esercente.