Sez. 2, Sentenza n. 3494 del 04/08/1977 (Rv. 387073 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DEDUZIONE SUCCESSIVA AD UN COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON L'INTENZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DEDUZIONE SUCCESSIVA AD UN COMPORTAMENTO INCOMPATIBILE CON L'INTENZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INAMMISSIBILITA.*
La clausola risolutiva espressa non puo essere invocata da colui che abbia tenuto un comportamento logicamente incompatibile con la intenzione di risolvere il contratto, dopo che l'asserito inadempimento della controparte si sia verificato. (nella specie il venditore aveva accettato un tardivo pagamento parziale del prezzo ed aveva sollecitato il pagamento di una somma ulteriore). (Conf 1103/75, mass n 374532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)