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Sez. L, Sentenza n. 6199 del 23/05/1992 (Rv. 477346 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al contratto per le aziende di credito e finanziarie 30 aprile 1987 in materia di comporto.
Stato
decisa il 1992-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477346-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la violazione di tali criteri è stata rilevata dalla S.C. in relazione alla sentenza con cui è stata ravvisata un'ipotesi di comporto per sommatoria nella norma dell'art. 88 del contratto collettivo per le aziende di credito e finanziarie del 30 aprile 1987, che oltre a prevedere la conservazione del posto in caso di malattia per un determinato periodo stabilisce ai fini del computo del comporto la somma delle assenze verificatesi nei sei mesi precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)