Sez. 1, Sentenza n. 2543 del 19/10/1966 (Rv. 324897 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - SOCIETA IRREGOLARE FORMATA DA DUE SOCI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE ED AI RAPPORTI SOCIALI.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA - SOCIETA IRREGOLARE FORMATA DA DUE SOCI - LEGITTIMAZIONE PASSIVA PER LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE ED AI RAPPORTI SOCIALI.*
Poiche in tema di societa collettiva irregolare vige la presunzione che ciascun socio il quale agisca per la societa ne ha la rappresentanza, qualora la societa sia costituita soltanto da due soci, unico legittimo contraddittore del socio, per le controversie relative ai rapporti sociali ed alla liquidazione della quota, e l'altro socio. (nella specie, il socio di una societa di fatto, convenuto in giudizio dall'altro socio recedente per la liquidazione della quota del patrimonio sociale dovutagli, eccepi la necessita di integrare il contraddittorio nei confronti della societa. La Corte regolatrice ha respinto tale tesi, enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)