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Sez. 2, Sentenza n. 6924 del 08/05/1973 Ud. (dep. 13/10/1973) Rv. 125179 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - ACQUISTO DI COSE NON NECESSARIE O SUPERFLUE - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125179-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - ACQUISTO DI COSE NON NECESSARIE O SUPERFLUE - SUSSISTENZA DEL REATO - CONDIZIONI.*

In tema di truffa contrattuale sussiste l'estremo del danno patrimoniale non soltanto nel caso in cui la merce acquistata per effetto di artifizi o raggiri abbia un valore inferiore al prezzo pagato o non sia utilizzabile, ma anche nel caso in cui il soggetto passivo abbia corrisposto il giusto prezzo, se risulta che la cosa fornitagli e a lui non necessaria o superflua, non sarebbe stata acquistata senza le dolose macchinazioni dell'agente. (V 121494, anno 1972; 113804, anno 1970; 111668, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)