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Sez. 6, Sentenza n. 2815 del 21/01/1999 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 213471 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Accordo fra le parti anche sulla qualificazione giuridica del fatto - Contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto successiva alla sentenza - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213471-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di "patteggiamento" formulata per il fatto contestato e per la sua qualificazione giuridica risultante dalla contestazione. Ne consegue che una volta pronunciata la sentenza che ha recepito l'accordo, sul quale il giudice ha preventivamente esercitato il suo potere di controllo, l'imputato non può più rimettere in discussione l'accusa come giuridicamente qualificata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)