Sez. U, Sentenza n. 7143 del 10/06/1992 (Rv. 477662 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Enti pubblici non economici - Consorzio di sviluppo industriale - Pendenza di un giudizio instaurato contro di esso davanti al giudice ordinario - Sopravvenienza della legge n. 317 del 1991 qualificante i consorzi in questione, enti pubblici economici - Devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
A norma dell'art. 5 cod. proc. civ. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990 n. 353), la sopravvenuta entrata in vigore - nelle more del giudizio instaurato innanzi al giudice ordinario contro un consorzio di sviluppo industriale - della legge 5 ottobre 1991 n. 317, il cui art. 36 n. 4 definisce enti pubblici economici i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comporta la devoluzione della controversia predetta alla giurisdizione dell'adito giudice ordinario, invece che alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non essendo più detti consorzi qualificabili come enti pubblici non economici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 50, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)