Sez. L, Sentenza n. 846 del 01/02/1999 (Rv. 522820 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla nozione di "retribuzione computabile" ai fini del calcolo delle pensioni adottata dal regolamento della Cassa pensioni comunale di Trieste.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione degli atti amministrativi costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per insufficienza o contraddittorietà della motivazione o violazione dei canoni interpretativi. (Nella specie l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C.- aveva interpretato il regolamento della Cassa pensioni comunale di Trieste - che è un atto amministrativo e, precisamente, una delibera della Giunta comunale - nel senso di escludere dalla retribuzione computabile ai fini del calcolo delle pensioni l'indennità per la soppressione del servizio di mensa, concessa al personale in servizio in epoca successiva al pensionamento dei ricorrenti avvenuto quando il servizio mensa veniva ancora erogato, sottolineando la diversità tra la suddetta indennità e quella per la mancata fruizione della mensa esistente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)