Sez. 1, Sentenza n. 2831 del 10/11/1989 Cc. (dep. 01/12/1989) Rv. 182724 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - EFFICACIA - È CONDIZIONATA ALLA PERSISTENZA DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE NELLA QUALE SONO STATI EMESSI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - EFFICACIA - È CONDIZIONATA ALLA PERSISTENZA DELLA SITUAZIONE PROCESSUALE NELLA QUALE SONO STATI EMESSI.*
Una volta definito il procedimento incidentale riguardante le misure di coercizione dell'imputato, gli effetti della decisione assunta permangono sino a che non si verifichi un mutamento della situazione processuale sulla quale il giudice ha pronunciato. Se è esatto, infatti, che in materia di custodia cautelare e correlativa libertà personale dell'imputato non possono mai aversi statuizioni definitive, dato il continuo possibile modificarsi della situazione che indusse alla decisione, è altrettanto esatto che, perché sia necessaria una nuova valutazione, deve essersi verificato un fatto modificativo della precedente situazione, tale da poter condurre ad una diversa decisione. (Conf mass n 180335).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)