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Sez. 5, Sentenza n. 52616 del 23/09/2016 Ud. (dep. 13/12/2016) Rv. 268821 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Condotta di danneggiamento quale modalità esclusiva di consumazione del reato di atti persecutori - Concorso di reati - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268821-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di danneggiamento anche quando la condotta dannosa costituisce la modalità esclusiva di consumazione degli atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione come atti persecutori della reiterazione di cinquantuno atti di danneggiamento realizzati dall'imputato tramite la foratura delle gomme dell'auto della persona offesa, a seguito dei quali la stessa aveva riportato uno stato d'ansia ed aveva mutato le sue abitudini di vita, ritenendo tali atti idonei a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla probabilità di analoghi atti dannosi desumibile dalle precedenti condotte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)