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Sez. L, Sentenza n. 352 del 16/01/1987 (Rv. 450099 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - IRREGOLARITÀ O MANCANZA DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO PRESIDENZIALE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450099-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - IRREGOLARITÀ O MANCANZA DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO PRESIDENZIALE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel nuovo rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, che determina l'instaurazione del rapporto processuale, e, ove avvenuta nei termini di legge, impedisce il verificarsi di ogni decadenza dalla impugnazione, ne consegue che ogni eventuale irregolarità (o anche la Mancanza) della notificazione all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'atto di impugnazione, che si è perfezionato con il deposito del relativo ricorso nei termini di legge, né determina la inammissibilità del gravame, salvo l'Obbligo del giudice, il quale rilevi l'irregolarità (o la Mancanza) della notifica, di indicarla all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare al medesimo, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 dello stesso codice. (Conf 1926/85, mass n 439837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)