Sez. L, Sentenza n. 2282 del 15/04/1982 (Rv. 420156 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - MEMORIA DI COSTITUZIONE - MANCANZA DI SPECIFICHE CENSURE E DI RICHIESTA DI RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - APPELLO INCIDENTALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - MEMORIA DI COSTITUZIONE - MANCANZA DI SPECIFICHE CENSURE E DI RICHIESTA DI RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - APPELLO INCIDENTALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Atteso che gli Atti di parte debbono essere interpretati nel loro complesso e che l'Onere di proporre specifici motivi d'impugnazione riguarda anche le controversie di lavoro e previdenziali, non è ravvisabile appello incidentale nella memoria di Costituzione con la quale l'appellato, in una di tali controversie, ometta di proporre alcuna specifica censura avverso la sentenza di primo grado impugnata dalla controparte e concluda senza chiederne a sua volta la riforma. (V 5740/80, mass n 409581 e 409579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)