Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33163 del 21/12/2018 (Rv. 652089 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Clausola compromissoria - Contratto predisposto singolarmente per uno specifico affare - Applicabilità della disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. d.lgs. n. 206 del 2005 - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, la disciplina di cui agli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo) si applica alle clausole compromissorie negli stessi contenute (in quanto comportanti deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'all'art. 33, comma 2, lett. t, del decreto legislativo citato) sia nel caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia nel caso di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della normativa in questione alla clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato da un privato con un architetto per la progettazione e la direzione di lavori).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. T, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)