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Sez. L, Sentenza n. 14813 del 03/10/2003 (Rv. 567332 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Opposizione a precetto - Costituzione del convenuto - Costituzione del contraddittorio - Configurabilità - Notificazione del decreto di fissazione di udienza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567332-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE

Nell'ipotesi in cui con il medesimo atto sia sta proposta opposizione a precetto e istanza di sospensione, il creditore si sia costituito all'udienza fissata per la discussione dell'istanza di sospensione e al suo procuratore costituito sia stato comunicato sia il provvedimento di rigetto dell'istanza che la fissazione dell'udienza di discussione della causa di opposizione, il contraddittorio deve ritenersi regolarmente costituto essendosi il creditore opposto già costituito nell'ambito della vicenda processuale in corso e non essendo perciò necessario procedere alla notificazione nei suoi confronti del ricorso di opposizione a precetto e del decreto di fissazione d'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)