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Sez. 3, Sentenza n. 3396 del 11/10/1995 Cc. (dep. 24/11/1995) Rv. 203214 - 01

Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione | Rigetto di istanza - Per mancata ottemperanza ad ordine di demolizione e mancato conseguimento di sanatoria - E per pendenza di procedimento penale - Omessa valutazione in concreto di tali elementi - Carenza di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203214-01

Pena - Estinzione (cause di) - Riabilitazione

È carente di motivazione il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che abbia rigettato l'istanza di riabilitazione ritenendo insussistente il ravvedimento dell'istante sulla base della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna e del mancato conseguimento della sanatoria dell'opera abusiva, considerati alla luce della pendenza di un procedimento penale, ove il Tribunale stesso non abbia valutato in concreto quegli elementi (irrilevanti, di per sè, e anche nella loro combinazione) al fine della qualificazione del comportamento del richiedente e dell'accertamento della prova di buona condotta: il semplice riferimento agli elementi stessi è apodittico e non costituisce valida motivazione del provvedimento di diniego del beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 683

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)