Sez. 5, Sentenza n. 2170 del 04/01/2000 Ud. (dep. 23/02/2000) Rv. 215674 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE | Aggravante della violenza sulle cose - Necessità di rottura, danneggiamento, forzatura, alterazione dell'aspetto o della funzione della "res".
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE
In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente la aggravante della violenza sulle cose (che comporta la procedibilità di ufficio), occorre, non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione. (Nella fattispecie, relativa a delitto tentato, la Corte ha ritenuto insussistente la aggravante nel comportamento dell'imputato, che, secondo quanto dichiarato da un teste, stava "maneggiando" sulla porta dell'appartamento nel quale aveva intenzione di introdursi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)