Sez. 1, Ordinanza n. 511 del 06/03/1974 Cc. (dep. 27/07/1974) Rv. 127712 - 01
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA - REATO FINANZIARIO CONTINUATO - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERIO DEL LUOGO DI ACCERTAMENTO - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA - REATO FINANZIARIO CONTINUATO - COMPETENZA TERRITORIALE - CRITERIO DEL LUOGO DI ACCERTAMENTO - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
La deroga della legge speciale alle norme sulla Competenza territoriale per i reati finanziari opera anche per il reato continuato, per il quale pertanto non rileva il criterio del luogo di cessazione della continuazione essendo competente anche in tal caso il giudice del luogo dell'accertamento, considerati i vari episodi come pluralita di reati non avvinti dalla continuazione. In tal caso soccorre la regola dell'art 47 cod proc pen, che attribuisce la Competenza per territorio al giudice nella cui circoscrizione fu commesso il reato piu grave o, in caso di pari gravita, il maggior numero di reati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 47, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)