Sez. 1, Sentenza n. 3868 del 26/06/1995 Cc. (dep. 02/09/1995) Rv. 202413 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - Liberazione condizionale | Presupposti - Elementi differenziali dalle misure alternative alla detenzione.
Pena - Estinzione (cause di) - Liberazione condizionale
Presupposto indefettibile della liberazione condizionale è il sicuro ravvedimento del condannato. Ciò implica l'avvenuta emenda con l'abbandono certo del passato deviante, la certezza della conclusione del processo di rieducazione con il sicuro reinserimento sociale. Proprio ciò distingue l'istituto in questione, previsto dal codice penale, dalle misure alternative alla detenzione previste dallo ordinamento penitenziario e ne differenzia la portata e l'esito: per dette misure è previsto lo snodarsi, via via più incisivo, secondo l'entità del beneficio, in misura crescente - nell'ordine liberazione anticipata, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale - del reinserimento sociale del condannato; per la liberazione condizionale è invece richiesta la certezza del ravvedimento, l'avvenuto riscatto morale del condannato. E la differenza è assolutamente ragionevole ove si consideri che le citate misure costituiscono solo un modo alternativo di espiazione della pena, mentre la liberazione condizionale è una causa estintiva della pena, decorso il termine prescritto, e di revoca delle misure di sicurezza personali, estinzione che avviene "ope legis", mentre per l'estinzione della pena a seguito dell'affidamento in prova il Tribunale di sorveglianza deve valutare la positività dell'esito del periodo di prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 176, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 176, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)