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DIRETTIVA 1999/30/CE DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3),

considerando che, sulla base dei principi contenuti nell'articolo 130 R del trattato, il programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione in materia ambientale)4 prevede in particolare modifiche alla legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici; che tale programma raccomanda la fissazione di obiettivi a lungo termine per la qualità dell'aria;

considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che la lettera o) dell'articolo 3 del trattato prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

considerando che, in base al paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria5 il Consiglio deve adottare la normativa di cui al paragrafo 1 nonché le disposizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo;

considerando che i valori limite fissati dalla presente direttiva sono requisiti minimi; che, a norma dell'articolo 130 T del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore; che valori limite più rigorosi possono essere introdotti, in particolare per tutelare la salute di gruppi particolarmente vulnerabili, come i bambini e i degenti in ospedale; che gli Stati membri possono prevedere che i valori limite sono raggiunti prima della data stabilita nella presente direttiva;

considerando che è opportuno proteggere gli ecosistemi dagli effetti negativi del biossido di zolfo; che è opportuno proteggere la vegetazione dagli effetti negativi degli ossidi di azoto;

considerando che diversi tipi di particelle possono avere effetti nocivi differenti sulla salute umana; che è stato dimostrato che i rischi per la salute umana associati all'esposizione di particelle originate dall'attività umana sono superiori a quelli associati all'esposizione alle particelle presenti naturalmente nell'aria;

considerando che la direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione di piani di azione per le zone dove le concentrazioni di inquinanti nell'aria superano i valori limite più i margini temporanei di tolleranza applicabili per garantire l'osservanza dei valori limite entro la(e) data(e) specificata(e); che questi piani di azione ed altre strategie di riduzione dovrebbero mirare, nel caso delle particelle, a ridurre le concentrazioni di particelle fini, come parte della riduzione totale delle concentrazioni di particelle;

considerando che la direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori limite numerici e le soglie di allarme devono basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi scientifici internazionali del settore; che la Commissione deve tener conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed ambientale e dei progressi più recenti nei metodi di misurazione per riesaminare gli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme;

considerando che, per agevolare la revisione della direttiva, nel 2003 la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di incoraggiare la ricerca sugli effetti delle sostanze inquinanti contemplate dalla direttiva stessa, vale a dire il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

considerando che precise tecniche di misurazione standardizzate e criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misurazione costituiscono un elemento importante per valutare la qualità dell'aria ambiente al fine di ottenere informazioni comparabili a livello della Comunità;

considerando che, le modifiche necessarie a norma del paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva 96/62/CE, per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico possono riguardare esclusivamente i criteri e le tecniche di valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo e/o le modalità dettagliate di trasmissione delle informazioni alla Commissione; che esse non possono comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme;

considerando che informazioni aggiornate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente dovrebbero essere prontamente messe a disposizione del pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1999. Per il Consiglio Il Presidente W. MÜLLER (3) Parere espresso dal Parlamento europeo il 13 maggio 1998 (GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 103), posizione comune del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU C 360 del 23.11.1998, pag. 99) e decisione del Parlamento europeo del 13 gennaio 1999 (GU C 104 del 14.4.1999, pag. 44).