Sez. 2, Sentenza n. 455 del 20/02/1974 (Rv. 368180 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - RISERVA CIRCA L'ECCEZIONE DI UN RAPPORTO DI PORTIERATO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ORDINANZA PROVVISORIA DI RILASCIO - RISERVA CIRCA L'ECCEZIONE DI UN RAPPORTO DI PORTIERATO - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
E inammissibile il regolamento di Competenza avverso l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, tra cui quella di inapplicabilita del procedimento di sfratto trattandosi di locazione d'immobile costituente parte di un rapporto di portierato, poiche la questione concernente la proponibilita del procedimento di convalida e la necessita che sia instaurato un giudizio di cognizione ordinaria non si traduce in una questione di Competenza, ma attiene unicamente alla scelta del rito, salvo che contemporaneamente non si deduca che il giudizio di cognizione ordinaria spetta ad altro giudice. (V 89'70, mass n 344771).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)