Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara
Testo in vigore al
Art. 58 Incedibilita', impignorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni
1. Art. 49 regio decreto-legge 216 ottobre 1919, n. 1996.
2. Le pensioni costituite in forza del presente testo unico non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramenti o sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.
Art. 59 Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione
1. Art. 50 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196; art. 20 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.
2. Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto.
Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per lia liquidazioni nelle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 60
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Art. 81
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Art. 82
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.6581
Titolo III. Gestione speciale.
Capo I. Gli iscritti
Art. 61
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Art. 62 Iscrizione facoltativa
1. Art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 159.
2. Le aziende di navigazione non indicate nell'articolo 61 potranno iscrivere alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara il loro personale alle medesime condizioni di cui al presente testo unico e previ gli opportuni accordi con la Cassa nazionale per la previdenza marinara e con le organizzazioni sindacali interessate.
Art. 63 Denuncia al personale assicurato
2. Le aziende debbono denunciare alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, trimestralmente, il personale nuovo assunto in servizio con la indicazione delle generalita' e della retribuzione assegnata, ed il personale che ha cessato il servizio per qualunque causa. Nel mese di gennaio di ciascun anno le aziende debbono trasmettere alla Gestione speciale della Cassa l'elenco del personale che ha prestato servizio nell'anno precedente con l'ammontare della retribuzione per ciascuno corrisposta.
Art. 64 Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento
2. Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il Lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, puo' autorizzare la Cassa a stipulare apposite convenzioni per la iscrizione collettiva di persone che prestano servizio presso gli enti che a tale effetto siano riconosciuti dal Ministero della marina mercantile come enti ausiliari dell'armamento.
Capo II. Le contribuzioni
Sezione I. Contributi ordinari
Art. 65
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Art. 66 Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalita' di versamento - Interessi di mora
1. Art. 3 regio decreto-legge 10 ottobre 1933, n. 1595; art. 9 legge 12 ottobre 1960, n. 1183; decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1962, n. 1448.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658.
Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658.
Il versamento del contributo e' fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti, decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avra' diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero gia' legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.
Sezione II. I CONTRIBUTI VOLONTARI E SPECIALI Paragr. A) Personale amministrativo
Art. 67
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Art. 68
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Personale navigante
Art. 69
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Art. 70
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Titolo IV. Norme per la risoluzione delle controversie
Art. 83
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Art. 84
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Art. 85
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Titolo V. Disposizioni generali, finali e transitorie
Art. 86
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Art. 87
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Art. 88
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
A) Piloscafi, motonavi, autovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate o piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Societa' di preminente interesse nazionale e delle Societa' sovvenzionate minori:
Stato Maggiore (a):
Comandante, capo macchinista, direttore di macchina,
capo commissario, comandante in 2ª, capo macchinista
al dettaglio, direttore sanitario con uno o piu medici
alle dipendenze....................................... L. 90.000 Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo
ufficiale commissario, medici in sottordine o medico
unico, cappellano.
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo
ufficiale commissario................................. " 55.000 Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo
ufficiale commissario................................. " 45.000 Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª
classe con meno di cinque anni di navigazione radiote-
legrafista e marconista munito di brevetto internazio-
nale di 2ª classe (b)................................. " 45.000 Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª
classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a
quindici anni di navigazione radiotelegrafista........ " 55.000 Marconista munito di brevetto internazionale di II
classe con quindici o piu anni di navigazione radiote-
legrafista............................................ " 65.000 Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª
classe con diciotto o piu anni di navigazione radiote-
legrafista............................................ " 75.000 Allievo capitano, allievo macchinista, allievo
commissario........................................... " 35.000
Equipaggio:
Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in
cui e imbarcato piu di un cuoco), cuoco unico sulle
navi da carico, elettricista, operaio meccanico, car-
pentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di
casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere,
primo cameriere (sulle navi con piu di un cameriere),
primo panettiere, primo dispensiere di equipaggio,
pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1ª
classe, motorista di 2ª classe, amanuense, orchestra-
le, dispensiero di equipaggio (c)..................... L. 43.000 Marinaio, carbonaio, fuochista., cameriere, panet-
tiere ed ogni altra qualifica non specificata......... " 39.000 Giovanotto.......................................... " 25.000 Mozzo piccolo....................................... " 17.000
(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.
(b) Le autorita' marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione marconista di gruppo A per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o piu' anni di navigazione radiotelegrafista: marconisti di gruppo i; per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista: marconista di gruppo C per i marconisti muniti di brevetto Internazionale di 1ª classe con meno di 5 anni di navigazione radiotelegrafista per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe.
(c) Il motorista di 1ª e 2ª classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivesta a bordo la base del contratto di arruolamento.
B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino 1 500 tonnellate:
Capitano al comando in coperta o alla direzione di
macchina.............................................. L. 70.000 Padrone al comando e "fuochista autorizzato - diret-
tore di macchina"..................................... " 50.000 Ufficiale........................................... " 44.000 Nostromo motorista.................................. " 42.000 Marinaio, fuochista................................. " 39.000 Giovanotto.......................................... " 25.000 Mozzo............................................... " 17.000
C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate:
Capitano o padrone al comando....................... L. 60.000
Ufficiale........................................... " 44.000
Nostromo, motorista................................. " 42.000
Marinaio............................................ " 39.000
Giovanotto.......................................... " 25.000 Mozzo............................................... " 17.000
D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate
Capitano o padrone al comando....................... L. 36.000
Marinaio autorizzato al comando..................... " 36.000
Nostromo, motorista................................. " 25.000
Marinaio............................................ " 21.000
Giovanotto.......................................... " 17.000 Mozzo............................................... " 13.000
E) Rimorchiatori e galleggianti (d) (Personale del rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi a propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nel porti e nelle rade):
Personale preposto al comando in coperta alla dire-
zione di macchina (purche provvisto di patente da pa-
drone o di marinaio autorizzato o di fuochista auto-
rizzato).............................................. L. 50.000 Nostromo, operaio, elettricista..................... " 42.000 Marinaio, fuochista, carbonaia...................... " 39.000 Giovanotto.......................................... " 25.000 Mozzo............................................... " 17.000
F) Pescherecci (Iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza senza macchina a motore):
Padrone o marinaio autorizzato...................... L. 13.000
Motorista........................................... " 11.000
Marinaio............................................ " 9.000
Giovanotto.......................................... " 6.000 Mozzo............................................... " 4.000
G) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asso adibiti alla pesca entro il Mediterraneo)
Padrone o marinaio autorizzato motorista e meccanico
per la pesca.......................................... L. 21.000 Capo pesca.......................................... " 17.000 Marinaio............................................ " 13.000 Giovanotto.......................................... " 9.000 Mozzo............................................... " 6.000
(d) Per il personale imbarcato sul rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella E, si applica la tabella A.
H) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:
Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran
cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone
al comando autorizzato................................ L. 70.000 Primo ufficiale di coperta o di macchina, motorista
o meccanico per la pesca. 49.000 Secondo ufficiale di
coperta o di macchina, madiotelegrafista.............. " 2.000 Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto
motorista, fuochista autorizzato...................... " 32.000 Marinaio pescatore (compresi i retieri, Cuochi,
ecc.) fuochista, carbonaio o altre qualifiche non spe
cificate.............................................. " 30.000 Giovanotto.......................................... " 2.000 Mozzo............................................... " 17.000
I) Personale borghese imbarcato su navi militari:
Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di ca-
sa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti il servi-
zio della panificazione a bordo....................... L. 42.000 Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri
di casa............................................... " 9.000
L) Piloti:
Porti di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari,
Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Na-
poli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia,
Trieste............................................... L. 90.000 Porti di Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino,Gae-
ta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empe-
docle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di
Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antioco, Taranto,
Trapani............................................... " 80.000 Porti di Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia,
Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto
Maurizio Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli,
Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Ma-
rina, Roma, Torre Annunziata.......................... " 65.000
Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI
Il Ministro per il bilancio
LA MALFA
Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI
Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO