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Sez. 2, Sentenza n. 1741 del 18/02/1987 (Rv. 451120 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - INDICAZIONE DI PREZZO INFERIORE A QUELLO REALE - FALSA DICHIARAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL PREZZO - NULLITÀ DELLA VENDITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451120-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - INDICAZIONE DI PREZZO INFERIORE A QUELLO REALE - FALSA DICHIARAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL PREZZO - NULLITÀ DELLA VENDITA - ESCLUSIONE.*

In tema di contratto di compravendita, non si configura nullità, per Mancanza del requisito essenziale del prezzo, nel caso in cui le parti, in Sede di stipulazione del rogito, abbiano, per accordi tra loro intercorsi, indicato un prezzo inferiore a quello effettivo, ovvero dichiarato, contrariamente al vero, che esso è stato già versato, poiché ciò non esclude che sia stato espressamente previsto un prezzo, il cui pagamento, poi, riguarda soltanto l'esecuzione del contratto e non già la sua validità. (V 3938/83, mass n 428866).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)