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Sez. 3, Sentenza n. 7997 del 20/04/2015 (Rv. 635096 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Giudizio bifasico, ma avente natura unitaria - Conseguenze - Atto introduttivo della fase di merito - Notificazione presso il difensore nominato per la fase sommaria - Validità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635096-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 cod. proc. civ. e 185 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)