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Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Testo in vigore al

Art. 12

1. Qualora il presidente della Giunta provinciale ometta di prendere i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la facolta' di prendere i provvedimenti stessi spetta al Commissario del Governo.

2. In caso di inadempienza del sindaco, provvede il presidente della Giunta provinciale.

Titolo III. Delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali.

Titolo IV. Detta rappresentanza del Governo nella regione.