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Sez. 1, Sentenza n. 837 del 03/05/1967 (Rv. 326954 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO ATTI - DEL RICORSO - INTEMPESTIVITA - IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA DI UFFICIO - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326954-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO ATTI - DEL RICORSO - INTEMPESTIVITA - IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA DI UFFICIO - DIRITTO DEL RESISTENTE ALLE SPESE.*

Il ricorso per Cassazione - qualora non venga depositato nel termine stabilito dall'art.369 cod. proc. civ. - deve essere dichiarato improcedibile anche se il resistente non abbia sollevato nel controricorso la relativa eccezione. In tal caso il resistente che abbia regolarmente notificato e depositato il controricorso, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa e la liquidazione dei relativi onorari. (Conf.321477 320347 320348 2471-65 1409-65 1040-65 690-65). Conforme alla sentenza n.2480-66, massima n.324788.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)