Sez. 1, Sentenza n. 47668 del 14/11/2003 Cc. (dep. 12/12/2003) Rv. 226471 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione delle regole del trattamento ai sensi dell'art. 41 bis dell'O.P. - Provvedimento di proroga - Motivazione sull'attuale pericolosità del condannato - Sindacato del tribunale di sorveglianza - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Alla stregua delle modifiche introdotte dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002 n. 279 al testo dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, in base alle quali il provvedimento ministeriale di sospensione delle regole del trattamento è prorogabile alla sola condizione che non risulti venuta meno la già riconosciuta capacità del condannato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, il tribunale di sorveglianza, investito di reclamo avverso il provvedimento di proroga, in tanto può censurare l'eventuale difetto di motivazione in ordine all'attuale pericolosità del soggetto in quanto l' originario provvedimento impositivo del trattamento differenziato non sia stato a suo tempo oggetto di reclamo e la relativa decisione di merito non sia passata in giudicato, così dando luogo ad una preclusione sul punto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)