Sez. 3, Sentenza n. 11752 del 22/01/2008 Ud. (dep. 17/03/2008) Rv. 239464 - 01
CACCIA - IN GENERE | Attività di caccia con mezzi vietati - Mancanza di danneggiamento di animali o di uso delle armi - Danno all'immagine dell'Amministrazione provinciale - Sussistenza.
CACCIA - IN GENERE
Nei procedimenti in materia di caccia, è sempre ammessa la costituzione della Provincia come parte civile, in quanto ente cui spetta il dovere di assicurare il corretto esercizio della attività di caccia, dovendosi prescindere dall'avvenuto danneggiamento di animali ovvero dall'uso indebito di armi.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1992 num. 157 CORTE COST., Legge 12/02/1992 num. 157 art. 21 CORTE COST., Legge 12/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)