Sez. 2, Sentenza n. 5949 del 11/10/1986 (Rv. 448316 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - RIMOZIONE DI UNA SITUAZIONE IMPLICANTE MENOMAZIONE DEL GODIMENTO DEL FONDO OVVERO IL PERICOLO, CON IL DECORSO DEL TEMPO, DI UN SUO ASSERVIMENTO - AZIONE NEGATORIA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DELL'USO ANORMALE DELLA COSA COMUNE OPPURE CESSAZIONE DI EVENTUALI TURBATIVE O MOLESTIE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SUSSISTENZA.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - LEGITTIMAZIONE - RIMOZIONE DI UNA SITUAZIONE IMPLICANTE MENOMAZIONE DEL GODIMENTO DEL FONDO OVVERO IL PERICOLO, CON IL DECORSO DEL TEMPO, DI UN SUO ASSERVIMENTO - AZIONE NEGATORIA - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DELL'USO ANORMALE DELLA COSA COMUNE OPPURE CESSAZIONE DI EVENTUALI TURBATIVE O MOLESTIE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SUSSISTENZA.*
L'Azione negatoria, di cui all'art. 949 cod. civ., deve ritenersi esperibile non solo per l'accertamento dell'inesistenza di una servitù a carico di un fondo, ma anche per rimuovere una situazione che comporti una menomazione del godimento del fondo stesso, ovvero il pericolo, con il decorso del tempo, di un suo asservimento. La suddetta Azione, pertanto, spetta pure al condomino, per sentir affermare l'illegittimità dell'uso anormale della cosa comune di altro partecipante, ovvero per far cessare eventuali turbative o molestie.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)