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Sez. 3, Sentenza n. 14 del 07/01/1976 (Rv. 378627 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - PUBBLICITA - MEZZI IDONEI - MANCANZA - INOPPONIBILITA AI TERZI - LIMITI - SCADENZA DELLA PROCURA - INOPPONIBILITA AI TERZI INCOLPEVOLI.*
Stato
decisa il 1976-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378627-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - PROCURA - ESTINZIONE E MODIFICAZIONE - REVOCA - PUBBLICITA - MEZZI IDONEI - MANCANZA - INOPPONIBILITA AI TERZI - LIMITI - SCADENZA DELLA PROCURA - INOPPONIBILITA AI TERZI INCOLPEVOLI.*

A norma dell'art 1396, primo comma, cod civ, le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in Mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di Estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate: e, fra questa ultima, rientra l'ipotesi della scadenza della procura. (V 305/74, mass n 367958; 403/70, mass n 345360).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)